LE MISURE IN EMILIA-ROMAGNA
(ZONA ARANCIONE)
DAL 28 NOVEMBRE - !
AGGIORNAMENTO!


 

Di seguito le principali misure in vigore nel territorio della Regione Emilia-Romagna in base all'ultimo DPCM 3 novembre - sulla base del suo inserimento nella “zo na arancione” - di interesse per le imprese, coordinate con l’Ordinanza Regionale 27 novembre, che rispetto a quella finora in vigore prevede quali principali novità:
· la riapertura nei festivi di tutti i negozi di vicinato (fino a 150 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, fino a 250 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti)
· la riapertura nei festivi e prefestivi delle medie strutture di vendita (fino a 1500 mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, fino a 2500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti)
· l’esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati è consentita nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio Covid previste nel protocollo regionale sugli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.
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Nel dettaglio:

Attività di ristorazione
Le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono sospese; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico.
Restano invece comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Limitazioni agli spostamenti
E' vietato ogni spostamento, sia con mezzi pubblici che privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Inoltre è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dalla Regione, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, ed è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Coprifuoco dalle 22 alle 5
Dalle 22 alle 5 del giorno successivo sono con sentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Negozi
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio; l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero di età inferiore a 14 anni.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi:
· le grandi strutture di vendita (sopra i 1500 mq nei Comuni fino a 10.000 abitanti e sopra i 2500 mq nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti (*)) non insediate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, salvo che per la vendita di generi alimentari, dei prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, presidi sanitari, di giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, tabaccherie.
· gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, di aree commerciali integrate e di poli funzionali (punti 1.7 e 1.8 DCR 1253/99) a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

(*) valgono per specifiche merceologie le norme di cui al punto 1.6 della DCR 1253/1999 e smi

Mercati
L’esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati è consentito solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i..
Resta in ogni caso raccomandata l’adozione di un apposito piano di controllo da parte del sindaco;

Cartello sulla capienza di locali ed esercizi commerciali
E' esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico nonché a tutti gli esercizi commerciali l'obbligo di esporre, all'ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Giochi, cinema, teatri
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche svolte all'interno di locali – Bar, Tabacchi, ecc – adibiti ad attività differente. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Piscine, palestre, centri culturali, sociali e ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attivit&agr ave; sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Tutte le feste vietate
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Sagre, fiere ed eventi analoghi
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; è altresì vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti di cui alla LR 12/1999 e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed ope re dell'ingegno a carattere creativo e similari.

Convegni, congressi, eventi e riunioni
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti; nell'ambito delle amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Confermata la forte raccomandazione di svolgere anche le riunioni private (es. assemblee di condominio e assemblee societarie) in modalità a distanza

Corsi di formazione
I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza., fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenz a, nel rispetto del protocollo vigente. È fatta salva la specifica disciplina vigente in materia di Istruzione di ogni ordine e grado, Università e AFAM, Formazione professionale e regolamentata, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e i percorsi realizzati dalle Fondazioni ITS

Mascherina sempre
L'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione è sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minim a di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive.

Attività sportiva e motoria all'aperto
È consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate.

Queste disposizioni si applicano dal 28 novembre e fino al 3 dicembre 2020, ma possono variare in funzione dell'inserimento della Regione Emilia-Romagna in zona “rossa”, con ulteriori restrizioni rispetto a quelle sopraindicate, o il reinserimento in zona “gialla” con le minori limitazioni già conosciute.
 

 
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