LE NUOVE NORME ANTICOVID DAL 1° APRILE

In vista dell’entrata in vigore il 1° aprile delle nuove norme anti COVID a seguito della cessazione dello stato di emergenza, riassumiamo di seguito quelle di principale interesse per le attività, ricordando che fino al

31 marzo restano in vigore le disposizioni attualmente conosciute.

GREEN PASS BASE

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l'accesso ai seguenti servizi e attività: 

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale; 
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (in questo caso non vi è più l’obbligo del green pass); pertanto per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde;
  3. concorsi pubblici; 
  4. corsi di formazione pubblici e privati; 
  5. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto. 

Dal 1° aprile pertanto, non sarà più necessario essere in possesso del green pass base per accedere a determinati luoghi e attività quali: 

  1. a) servizi alla persona
  2. b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

Sempre dal 1° e fino al 30 aprile sarà necessario il possesso del green pass base (da vaccinazione, test o guarigione) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e al loro utilizzo: 

  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. 

Nessuna certificazione verde sarà, dunque, necessaria per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.

E’ stabilita inoltre la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, mentre per quanto riguarda i lavoratori ultracinquantenni, pur confermando l’obbligo di vaccinazione, è stabilito che possano accedere al lavoro col “green pass base” sempre fino al 30 aprile 2022; 

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l'accesso ai seguenti servizi e attività: 

  1. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; 
  2. convegni e congressi; 
  3. centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 
  4. feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; 
  5. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
  6. attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; 
  7. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Viene soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso all'evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione. 

Per accedere alle strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite (RSA) e hospice, l’obbligo del possesso del green pass rafforzato permane fino al 31 dicembre 2022.

E’ infine fissato al 31 dicembre 2022 il termine per l’obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, permanendo per gli stessi l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione, cd. “green pass rafforzato”.

MASCHERINE

Fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso(compresi negozi, attività di servizio, ecc. ecc.), con esclusione delle abitazioni private;
  • nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo. 

E’ fatto obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi e luoghi: 

  1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo: 
  • aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; 
  1. per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici; 
  2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. 

Si conferma l’esclusione dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per: 

  • i bambini di età inferiore ai sei anni; 
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 

Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori – compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.

PROROGA DI TERMINI PER ALCUNI ADEMPIMENTI

Fino al 30 giugno 2022 sono prorogati i termini:

  • per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
  • per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

SANZIONI

Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle disposizioni

  • sul possesso del green pass base e green pass rafforzato;
  • sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

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