EMERGENZA CORONAVIRUS: GLI ULTIMI DECRETI LEGGE DEL GOVERNO

In base ai recenti decreti legge del Governo, ultimo il DL 1 del 7 gennaio, riteniamo utile riportare di seguito una sintesi dei punti di maggior interesse; tutte le misure indicate sono in vigore eccettuato

quelle per cui è prevista una diversa decorrenza (indicata nel punto specifico).

Super green pass nella ristorazione

L'obbligo del super green pass (no tampone) è stato esteso anche alla ristorazione per il consumo al banco al chiuso, che si aggiunge a quello al tavolo, fino alla cessazione dello stato d'emergenza (superato il precedente termine del 15 gennaio); in base alla normativa COVID il termine servizi di ristorazione va inteso in senso ampio, e comprende bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie eccDal 10 gennaio serve il super green pass anche per i servizi di ristorazione all’aperto (in sostanza per i non vaccinati rimane unicamente la possibilità di asporto). Unici esonerati i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Estensione Supergreen pass ad altre attività dal 10 gennaio 2022

L'obbligo di super green pass (no tampone) viene esteso anche ad altre attività, tra cui

  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente;
  • al chiuso: piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere;
  • all’aperto: piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere;
  • musei e mostre;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, sia al chiuso che all’aperto.

L’obbligo del super green pass è stato esteso inoltre anche a:

  • alberghi ed altre strutture ricettive;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • tutti i mezzi di trasporto pubblici.

Unici esonerati i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

  • dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di Green Pass baseè esteso a coloro che accedono ai servizi alla persona (es. parrucchiere, barbieri, estetiste ecc.);
  • dal 1° febbraio 2022l’obbligo di Green Pass Base è esteso a coloro che accedono a:
  • attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri(ancora da adottare);
  • uffici pubblici;
  • servizi postali, bancari e finanziari;
  • obbligo di vaccinazione per tutti quanti hanno compito cinquant’anni di età (sono considerati cinquantenni anche coloro che li compiono entro il 15 giugno 2022); l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione della vaccinazione anti SARS-CoV-2; la sanzione specifica per il mancato adempimento scatta dal 1 febbraio.
  • dal 15 febbraio 2022 l’obbligo di supergreen pass(no tampone) per i lavoratori che hanno compiuto cinquant’anni; per lavoratori sono da intendere tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa nei luoghi di lavoro, non solo dipendenti ma anche titolari, legali rappresentanti, collaboratori esterni ecc.

Feste all'aperto vietate

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi all'aperto.

Discoteche e sale da ballo

Fino al 31 gennaio 2022 sono chiuse le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati.

Obbligo di mascherina all'aperto

Anche nelle regioni che si trovano in zona bianca fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio tenere la mascherina all'aperto; unica eccezione quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. La mascherina all’aperto è uno degli obblighi ordinari previsti a partire dalla zona gialla.

Obbligo di mascherine FFP2

E' stato introdotto l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 vale anche su tutti i mezzi di trasporto.

Durata del green pass

Dal 1° febbraio 2022 il Green pass sarà valido 6 mesi dall'ultima somministrazione del vaccino.

Quarantena dall'estero

Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall'estero anche se è vaccinato.

È prevista l'effettuazione di tamponi a campione al momento dell'ingresso in Italia dall'estero: in caso di positività, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dove stare in isolamento va nel Covid Hotel.

Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati

Sono aggiunti all'elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Visite nelle RSA strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

I visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice devono avere il Green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati), ma, se non è stata effettuata la terza dose, si deve esibire anche un tampone negativo.

Quarantene

La quarantena precauzionale non si applica a chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a questi soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso; per maggiori informazioni sul punto, se interessati, è bene consultare la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021.

Ulteriori provvedimenti e passaggio in zona gialla

Visto l’andamento della pandemia non sono da escludere nuove misure nel brevissimo periodo, per cui consigliamo di prestare attenzione all’evoluzione del quadro normativo anche in ragione dell’attitudine ad emanare provvedimenti all’ultimo minuto.

Per quanto riguarda, infine, il passaggio in zona gialla della Regione Emilia-Romagna, visto l’obbligo già esistente di mascherina all’aperto anche in zona bianca, e gli obblighi via via già introdotti, il passaggio in zona gialla non determina altre conseguenze.

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