OBBLIGO DI CERTIFICATO VERDE
DAL 6 AGOSTO PER ACCEDERE A MOLTE ATTIVITA’

  

A far data da venerdì 6 agosto 2021 sarà obbligatorio essere muniti di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”) per accedere in zona bianca ai seguenti

servizi e attività:⇒ servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (dunque la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto né per il consumo al bancone al chiuso); va ricordato che in bas e alla normativa COVID il termine servizi di ristorazione va inteso in senso ampio, e che questo comprende bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ecc.⇒ spettacoli aperti al pubblico (in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto) eventi e competizioni sportivi (discoteche e locali da ballo restano chiusi);⇒ musei, biblioteche, altri istituti e luoghi della cultura, mostre;⇒ piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;⇒ sagre, fiere, convegni e congressi, sia al chiuso che all’aperto;⇒ centri termali, parchi tematici e di divertimento;⇒ centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione);⇒ attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (es. bar, tabaccherie).L’obbligo di essere muniti di certificato verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.Per le attività sopra indicate l’obbligo dal 6 agosto riguarda chi accede ai servizi e non invece chi li fornisce, quindi non i titolari e i collaboratori delle attività elencate. Segnaliamo però che, da indiscrezioni apparse sulla stampa, si parla di una estensione anche a titolari e collaboratori già dal 20 agosto; indipendentemente dalla data che sarà fissata ufficialmente, l’invito è quindi a non trovarsi impreparati di fronte a questa eventualità.Ricordiamo che l’obbligo di essere muniti di certificazione verde attualmente è già in vigore per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, sia all’aperto che al chiuso.Come controllare il certificato verde o green passLa verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è compiuta con le modalità che un DPCM ha gi&agr ave; individuato.Preliminarmente occorre scaricare su un dispositivo mobile la app VerificaC19 con la quale effettuare la lettura del codice a barre bidimensionale - il cosiddetto codice QR o QR code - della certificazione verde COVID-19 che sarà esibita dal cliente o su carta o su dispositivo digitale.La verifica va condotta dal titolare o legittimo detentore di luoghi e locali o da soggetti da questo delegati con atto formale recante le istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.La verifica consiste nella scansione con la app VerificaC19 del codice a barre dimensionale del cliente (codice QR o QR code), che in caso di esito positivo fa apparire la scritta certificato valido, accompagnata da nome, cognome e data di nascita dell’interessato (*); se l’interessato non è conosciuto dal verificatore deve dimostrare la propria identità personale mediante l’esibizione di un docum ento di identità.(*) nel caso la verifica desse esito negativo, si consiglia di ripeterla, poiché potrebbe dipendere da una lettura disturbata (ad esempio causa il tremolio della mano)
 

SCARICA L’APP VERIFICA C19 
https://www.dgc.gov.it/web/app.html


E’ importante precisare che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.Avvertenza importante
Poiché il certificato verde COVID-19 ha una scadenza diversificata – a volte sicuramente breve se ad esempio rilasciato a fronte della esecuzione di un tampone (48 ore) – o può essere revocato, è importante che per l’accesso alle attività la verifica venga eseguita nuovamente anche se lo stesso cliente è già stato verificato nei giorni precedenti.Sanzioni
In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniari a da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, per l’esercizio è prevista la chiusura da 1 a 10 giorni.
 

SCARICA IL CARTELLO FIPE

In assenza di un modello ufficiale, Vi inviamo un fac-simile di
Delega per la verifica della certificazione verde Covid-19

SCARICA LA DELEGA

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