CORONAVIRUS: LE RESTRIZIONI NEL NUOVO DPCM

 
Di seguito riportiamo le principali novità contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in funzione della esigenza di contrasto alla pandemia in corso.
Le misure del nuovo DPCM 13 ottobre si applicano a partire da mercoledì 14 ottobre 2020, e al momento è prevista la durata della loro validità per i trenta giorni successivi.
Mascherine anche all’aperto
Quest’obbligo, confermato dal DPCM, è già entrato in vigore lo scorso 8 ottobre a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 125 del 7 ottobre che lo ha previsto per primo.
In particolare "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande".
Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
 
Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie)
"Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo". Resta consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e la "ristorazione con asporto" ma "con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21". SCARICA QUI IL CARTELLO PER LA TUA ATTIVITA'
 
Feste vietate
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Nelle abitazioni private è "comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi" in numero "superiore a 6".
È inoltre confermata la chiusura per discoteche e sale da ballo.
 
Gite scolastiche 
Il dpcm interviene anche sulle gite degli studenti. "Sono sospesi - si legge nell’ultima bozza - i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio".

Cinema e concerti
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Stadi 
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Sport 
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, "da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi".
 
Sanzioni confermate
In caso di violazione delle regole anti-contagio trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria - prevista dall’articolo 4, comma 1 del DL 19/2020 - da 400 a 1000 euro. Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
 
ALCUNE ULTERIORI MISURE IN BASE AL DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE
 
Proroga per lo smart working
La proroga al 31 dicembre 2020 riguarda le seguenti prestazioni in smart working: 
diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3., L n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all’art 39, D.L. n 18/2020; 
diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all’art. 90, D.L. n. 34/2020.
 
Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.
 
Inserimento del COVID-19 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo
In attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, viene disposto l’inserimento della voce “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” (sezione VIRUS) nell’Allegato XLVI (elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo) del D.Lgs. 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Tale agente biologico viene classificato come appartenente al gruppo 3 (ossia agente che può causare malattie gravi in soggetti umani), costituisce rischio serio per i lavoratori e può propagarsi nella comunità.
 
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