VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI: REINTRODOTTO L’OBBLIGO DELLA LICENZA

Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici al consumatore finale (ex licenza UTIF), obbligo che era stato

soppresso dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 in un’ottica di semplificazione.

L’obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 58 del 2019). Per tali attività, a decorrere dall’anno 1999 (Legge n. 448 del 1998, articolo 21 comma 5) è stato comunque soppresso il diritto annuale di licenza previsto dall’articolo 63, comma 2 lettera e), del Testo Unico delle accise (approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504).

La denuncia, da indirizzare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente. In base ad una prima interpretazione che è stata fornita da alcune Federazioni nazionali di categoria di riferimento, sarebbe da ritenere che le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non debbano presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati; in ogni caso sul punto sono stati chiesti chiarimenti ufficiali, e informeremo nuovamente appena questi saranno disponibili.

Per quanto riguarda, invece, le aziende che hanno iniziato l’attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche al consumatore finale nel periodo in cui ha operato l’esonero, si è in attesa di chiarimenti; consigliamo pertanto in questi casi di contattare il Servizio Pratiche Amministrative di Confcommercio Ravenna – tel. 0544.515641-704-727-728 per essere tempestivamente informati e per il disbrigo della pratica relativa al nuovo adempimento qualora necessario.

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