EMERGENZA CORONAVIRUS

Nuove ordinanze Comunali e Regionali

Comune di Ravenna

FINO AL 3 APRILE CHIUSURA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTI, DEI CIMITERI E DELLE CASINE DELL’ACQUA. SOSPENSIONE DI TUTTI I TIPI DI GIOCO LECITO

 

Nella direzione di contrastare l'assembramento di persone, da giovedì 19 marzo e fino al 3 aprile compreso è in vigore l’ordinanza, condivisa da tutti i diciotto sindaci della provincia di Ravenna, che determina:

  • la chiusura immediata degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti, lungo le strade locali di qualsiasi ente proprietario ricadenti all’interno del territorio comunale di Ravenna (sia all’interno che all’esterno dei centri abitati) ad eccezione di: quelli posti lungo le autostrade (così classificate ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. A del Codice della Strada); quelli posti lungo le strade statali extraurbane principali (così classificate ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. B del Codice della Strada e pertanto esterne ai centri abitati); quelli posti lungo le strade statali extraurbane secondarie (così classificate ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. C del Codice della Strada e pertanto esterne ai centri abitati), limitatamente alla fascia oraria di apertura che va dalle ore 06:00 alle ore 18:00 dal lunedì alla domenica;
  • la sospensione immediata su tutto il territorio provinciale di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto;
  • la chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l’accesso per le esequie;
  • la chiusura delle cosiddette “casine dell’acqua” per l’erogazione dell’acqua pubblica

“C’erano ancora diverse situazioni non incluse nei vari provvedimenti governativi e regionali - dichiara il presidente della Provincia, Michele de Pascale - che comportavano l’afflusso di un numero elevato di persone e senza garantire le adeguate distanze, creando così una fonte di potenziale contagio. Per questi motivi abbiamo ritenuto necessario provvedere a diverse ulteriori chiusure e al divieto allo svolgimento di alcune attività. I diciotto sindaci della provincia adotteranno in maniera univoca il provvedimento in tutto il territorio, mostrando un efficace esempio di coesione istituzionale, aspetto importante in questo difficile momento”.

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Nuova ordinanza regionale

Chiusi parchi e giardini pubblici, limitazioni per passeggiate e uso della bici. Limitati anche gli spostamenti a piedi. Stop bar e tavole calde nei distributori di carburanti nei centri urbani

Nuove restrizioni in Emilia-Romagna per quanto riguarda luoghi di aggregazione come parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone fisiche. Lo prevede l’ordinanza, firmata mercoledì 18 marzo dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, varata per contrastare con ancora maggiore decisione la diffusione del Coronavirus L’obiettivo è sempre quello di ridurre i contatti tra le persone, principale veicolo di trasmissione del virus. Il provvedimento vale in tutto il territorio regionale fino al 3 aprile prossimo.

In base all’ordinanza, vengono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. Viene poi limitato l’uso della bicicletta, consentito esclusivamente “per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche”: quindi ragioni di lavoro, di salute o altre necessità, come ad esempio gli acquisti di generi alimentari.

Identica limitazione per gli spostamenti a piedi. Un’unica deroga è possibile: se la motivazione è legata alla necessità di praticare attività motoria - come ad esempio una passeggiata per ragioni di salute, oppure l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche - si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

Con l’ordinanza scattano altre prescrizioni. Si stabilisce infatti che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che sono collocati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita unicamente lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali.

Se invece questi esercizi si trovano lungo le strade extraurbane secondarie, la loro apertura è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle 6.00 alle 18.00, dal lunedì alla domenica.

Non è consentita, invece, la normale apertura per gli esercizi che si trovano nelle aree di servizio e rifornimento collocate nei tratti stradali interni ai centri abitati.

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