Contrasto CORONAVIRUS
 

Il nuovo Dpcm del Governo contiene le misure per il contenimento dei contagi da coronavirus. Il decreto recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19 e ne introduce ulteriori, «volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi»
Importanti novità riguardano i pubblici esercizi e le attività commerciali, in particolare:
Pubblici Esercizi: è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Attività Commerciali: è consentita l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.
In tutti i locali aperti al pubblico devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani.


Fino all’8 marzo 2020 il Dpcm prevede che le misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona (Zona Gialla) siano le seguenti (art.2):

- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
- sospensione di tutti eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
- sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (criterio droplet);
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori (cd criterio droplet); stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:
- in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.

4. Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)

- La modalità di “lavoro agile” (smart work ing) potrà essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;

- Vengono sospesi fino alla data del 15 marzo prossimo viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

5. Decalogo misure igieniche (Allegato 4)

- Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali e antib iotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate

Si allega testo integrale del Dpcm e sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’evolversi della situazione.
Per informazioni potete contattare il Servizio Sindacale di Confcommercio Ravenna 0544515611.
Cordiali Saluti

Il Presidente
Mauro Mambelli

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